VERBALE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Il giorno .........………....
alle ore ………...... a
..........…….......................……........................……...
si trovano riuniti i soci
dell'Associazione “..........................………..………………………………..
con sede in
……...........……........…………........, codice
fiscale....…...............................................,
regolarmente convocati in
Assemblea Straordinaria.
Sono presenti i seguenti
soci:
-...........................................................………..,
nato a ....................................… il .....…….................
e residente a ......................…………in via
……................................ ......, codice fiscale .... ........ ....;
-
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ART.1 - DELLA
COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE
1 - È
costituita a norma degli artt.36 e segg. c.c. I"'Associazione Sportiva
Dilettantistica …………………………………..
.......................................................................",
nel seguito per brevità definita "l'Associazione", con lo scopo di
propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo,
mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dall'UDACE, dai suoi
organi e/o da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali
che così si intende realizzare.
2 - Oltre
all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello
scopo sociale l'attività didattica
per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
3 – L’Associazione ha unica sede
in…………………………………..…………via …………………………………………….;
4 – L’Associazione è
apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o
politica.
5 - L’Associazione non ha scopo
di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito nell’attività associativa per il perseguimento esclusivo
dell’attività sportiva.
E’vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.
L'Associazione si deve avvalere
prevalentemente dì prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle
strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6 - L'attività
dell'Associazione è regolata degli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto
delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei regolamenti
emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.
ART.2 - DEI SOCI E DEI
RELATIVI DIRITTI E DOVERI
1 - I soci hanno tutti i
diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare
alla pratica sportiva. È esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
2 - Chi intende
diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo,
deputato a deliberare in merito. II Consiglio Direttivo delibera anche in
merito all'esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e
fuori dell'Associazione.
3 - Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e
le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi
direttivi dell'Associazione.
In caso di domande di ammissione a socio
presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà dei genitori. II genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nel confronti dell'Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
4 - Nelle assemblee a
ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età
e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote
associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne
alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5 - Con delibera
dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a
socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei
confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle
quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.
6 - L'ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio.
7 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le cariche.
Possono essere soci tutte le persone
e/o Enti muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica
coloro che abbiano subìto sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito
sportivo o frode sportiva.
8 - Le quote sociali
sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. È
esclusa la rivalutabilità della quota.
ART.3 DEGLI ORGANI ASSOCIATI
1 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il
Consiglio Direttivo.
1 - L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta
all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.
2 - La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
3 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede
dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della
sua effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e
nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sopra descritto.
4 – Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione,
l’Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi
numero di soci.
5 - Possono
partecipare all’assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento
della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di
delega scritta, solo un altro socio.
6 - L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di
quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.
7 -
L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello
Statuto o associativo e sullo scioglimento - liquidazione dell'Associazione.
8 - Le deliberazioni
dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei
soci presenti.
9 - Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito
libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
ART.5 - DEL PRESIDENTE
1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo
nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere indefinitamente
confermato nella carica.
2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e
la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed
usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della
vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti
dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.
3 -Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio
Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il
Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il
rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni.
ART.6 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti
dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto
assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa
Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
2 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a
maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti possono essere rieletti
indefinitamente.
3 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con
tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote
associative e redige il rendiconto consuntivo.
4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri,
senza formalità.
5 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità
dei voti espressi prevale il voto del Presidente.
6 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere
economico e finanziario, inclusala stipula di contratti di abbinamento e di
sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci.
7 - I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il
Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non
avranno diritto ad alcun compenso.
8 - Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad
alcuni suoi componenti.
9 - Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l'Assemblea per
sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino
alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
10 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in
carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra a causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti.
ART.7 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE
1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
successivo.
2 - È obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria deve, approvare entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.
1 - Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione di almeno 3/4 dei soci
esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la
richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo
scioglimento dell'Associazione deve essere
presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione
delle deleghe.
2
– Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente
delibera assembleare deve prevedere la nomina di uno o più
liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli
eventuali residui attivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati
dall'Udace o dall'Ente al quale ['Associazione è affiliata.
3 – In caso di scioglimento per qualunque
causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra
associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge
23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
1 - Le controversie tra Associazione e soci,
ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in
mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente
al quale l'Associazione è affiliata.
Terminata la lettura, il Presidente sottopone a
voto la sua adozione in sostituzione di quello sino ad oggi vigente. I presenti
approvano all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova.
Per completezza, si dà atto che le cariche sociali
già operative sono:
Presidente …………………………………………
Vice Presidente ..............................................................
Consiglieri
..........................................................…
..........................................................…
..........................................................…
Alle ore ,................... ....... , nessuno
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea.
…………………………………lì .............
(firme)
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
………………………………………………………….