Fac-simile statuto - Caso A                                                   Scarica file

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

 

Il giorno .........……….... alle ore ………...... a ..........…….......................……........................……...

si trovano riuniti i soci dell'Associazione “..........................………..………………………………..

con sede in ……...........……........…………........, codice fiscale....…...............................................,

regolarmente convocati in Assemblea Straordinaria. 

Sono presenti i seguenti soci:

-...........................................................……….., nato a ....................................… il .....…….................

e residente a ......................…………in via ……................................ ......, codice fiscale .... ........ ....;

- ....................................................…………... , nato a ....…………......:.............. il.......….................;

etresidentega...............................…...innvian............……...........…........, codicebfiscale.......…..........

.;-...................................................................…, nato a.......................................il.........…….............

e residente a .....................……...…..in via... ...………............................, codice fiscale .......... ...…..

;-............................................................……….,nato a............................….......il........……................;

e residente a .........................………in via .............. ....…….......….......... codice fiscale ........ ..........         

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig………........................…......., il quale nomina segretario il   
socio ...............................……..………Ricorda quindi che l'ordine del giorno reca l'adozione di statuto
 associativo  conforme  al­le norme  civili e  fiscali vigenti, e propone un testo sui cui contenuti apre la
 discussione.
 Dopo brevi interventi volti a chiedere chiarimenti, il Presidente legge il testo definitivo come segue

 

 

STATUTO

 

 

ART.1 - DELLA COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE

1 - È costituita a norma degli artt.36 e segg. c.c. I"'Associazione Sportiva Dilet­tantistica ………………………………….. .......................................................................", nel seguito per bre­vità definita "l'Associazione", con lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo, mediante la partecipazione a ma­nifestazioni organizzate dall'UDACE, dai suoi organi e/o da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che così si intende realizzare.

2 - Oltre all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo    sociale l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

3 – L’Associazione ha unica sede in…………………………………..…………via   …………………………………………….;

4 – L’Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.  

5 -  L’Associazione non ha scopo di lucro e pertanto ogni eventuale utile viene reinvestito  nell’attività   associativa per il perseguimento esclusivo dell’attività sportiva.     

E’vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, non­ché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la de­stinazione o la distribuzione non siano imposte dalle legge.

    L'Associazione si deve avvalere prevalentemente dì prestazioni volontarie, perso­nali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avva­lersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funziona­mento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

6 - L'attività dell'Associazione è regolata degli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel ri­spetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei re­golamenti emanati dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.

ART.2 - DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI

1 - I soci hanno tutti i diritti relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in parti­colare alla pratica sportiva. È esclusa la preventiva temporaneità della parteci­pazione alla vita associativa.

2 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio Di­rettivo, deputato a deliberare in merito. II Consiglio Direttivo delibera anche in merito all'esclusione dei soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell'Associazione.

3 - Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modi­fiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi direttivi dell'Associazione.

     In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stes­se dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà dei genitori. II ge­nitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nel confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbliga­zioni dell'Associato minorenne.

4 - Nelle assemblee a ciascun socio spetta un voto, a condizione che abbia rag­giunto la maggiore età e - all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamen­to delle quote associative. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio mi­norenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

 

5 - Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di partecipazione e non di voto nelle assemblee.

6 - L'ammontare della quota associativa è determinata dal Consiglio.

7 - Tutti   i soci possono essere eletti a tutte le cariche.

Possono essere soci tutte le persone e/o Enti muniti di buona moralità, men­tre non possono rivestire tale qualifica coloro che abbiano subìto sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.

8 - Le quote sociali sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per cau­sa di morte. È esclusa la rivalutabilità della quota.

 

ART.3 DEGLI ORGANI ASSOCIATI

1 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo.

ART.4 - DELL'ASSEMBLEA        

1 - L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale.

2 - La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su de­libera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aven­ti diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla deli­bera o alla richiesta.

3 - La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effet­tuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella ba­checa in uso, se sussiste, recante quanto sopra descritto.

4 – Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, l’Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente  o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.

5 - Possono partecipare all’assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

6 - L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo.

7 - L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto o associativo e sullo scioglimento - liquidazione dell'Associazione.

8 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a   maggioran­za di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti.

9 - Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

ART.5 - DEL PRESIDENTE

1 - Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere indefinitamente confermato nella carica.

2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma so­ciale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tut­ti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, risponden­do del suo operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

3 -Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di im­pedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale so­stituto del Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei succes­sivi 30 giorni.

ART.6 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convoca­ta per il rinnovo delle cariche sociali.

2 - Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti possono essere rieletti indefinitamente.

3 - Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conse­guenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative e redige il ren­diconto consuntivo.

4 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente.

6 - Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finan­ziario, inclusala stipula di contratti di abbinamento e di sponsorizzazione, ed in me­rito all'ammissione e all'esclusione dei soci.

7 - I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente del­le decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad al­cun compenso.

8 - Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi compo­nenti.

9 - Se durante il corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rima­nenti provvederanno a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuo­vi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

10 - Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per di­missioni o per qualsiasi altra a causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ART.7 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

2 - È obbligatoria la predisposizione annuale di un rendiconto economico e fi­nanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria de­ve, approvare entro 4 mesi dal termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.

ART.8 - DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE

1 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea    straordinaria, con   l'approvazione di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordi­naria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere  presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclu­sione delle deleghe. 

    2 – Addivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera     assembleare deve prevedere la nomina di     uno o  più liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e a destinare gli eventuali residui at­tivi ai fini di pubblica utilità sportiva indicati dall'Udace o dall'Ente al quale ['Associazione è affiliata.

3 – In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.9 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 - Le controversie tra Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolu­te al giudizio irrituale  di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accor­do, scelto dal Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente al quale l'Associazione è affiliata. 

    

Terminata la lettura, il Presidente sottopone a voto la sua adozione in sostituzione di quello sino ad oggi vigente. I presenti approvano all'unanimità per alzata di mano, con prova e controprova.

Per completezza, si dà atto che le cariche sociali già operative sono: 

Presidente              …………………………………………       

Vice Presidente        ..............................................................

Consiglieri                ..........................................................…

                              ..........................................................…

                              ..........................................................…

                   

Alle ore ,................... ....... , nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea.

 

…………………………………lì .............

                           (firme)

 

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