Fra i Signori.
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e residente a ......................…………in via ……................................ ......, codice fiscale .... ........ ....;
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si conviene
di costituire l'Associazione Sportiva Dilettantistica ............................................…........... con sede in
..................................................
via.. ......................................................., che sarà retta
dallo statuto che di seguito riporta:
STATUTO
ART.1 - DELLA COSTITUZIONE, SCOPI E SEDE
7 – E’ costituita a
norma degli artt.36 e segg. c.c. "l'Associazione Sportiva Dilettantistica
............................................................ ", nel
seguito per brevità definita "l'Associazione", con lo scopo di
propagandare, promuovere e sviluppare la pratica dello sport del ciclismo,
mediante la partecipazione a manifestazioni organizzate dall'UDACE, dai suoi organi
e% da Enti autorizzati, in considerazione dei fondamentali fini sociali che
così si intende realizzare.
8 - Oltre all'organizzazione di attività
sportive dilettantistiche, è compresa nello scopo sociale l'attività didattica
per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
9 - L'Associazione ha
unica sede in ............................................. via......................................;
10 - L'Associazione è apolitica ed esclude
qualsiasi discriminazione religiosa, razziale o politica.
11
- L'Associazione non ha scopo di lucro é pertanto ogni eventuale utile viene
reinvestito nell'attività associativa per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalle legge.
L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di
prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può
assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare
e specializzare le sue attività.
12 - L'attività dell'Associazione è
regolata degli artt.36 e segg. c.c. ed è svolta nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti dello Stato, nonché delle disposizioni e dei regolamenti emanati
dalla federazione sportiva e/o Ente al quale è affiliata.
ART.2 - DEI SOCI E DEI RELATIVI DIRITTI E DOVERI
9 - I soci hanno tutti i diritti
relativi alla partecipazione all'attività associativa ed in particolare alla
pratica sportiva. È esclusa la preventiva temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.
10 - Chi intende diventare socio
deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, deputato a deliberare
in merito. II Consiglio Direttivo delibera anche in merito all'esclusione dei
soci a causa di azioni disonorevoli commesse entro e fuori dell'Associazione.
11 - Gli associati maggiorenni
hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi
direttivi dell'Associazione.
In caso di domande di ammissione a socio
presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall'esercente la potestà dei genitori. II genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e
risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
12 - Nelle assemblee a ciascun
socio spetta un voto, a condizione che abbia raggiunto la maggiore età e -
all'atto della convocazione - sia in regola con il pagamento delle quote associative.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea
utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
13 - Con delibera dell'Assemblea,
su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati a socio onorario
Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell'Associazione.
I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote ed hanno diritto di
partecipazione e non di voto nelle assemblee.
14 - L'ammontare della quota associativa è
determinata dal Consiglio. 15 - Tutti i soci possono essere eletti a tutte le
cariche.
Possono essere soci tutte le persone e/o Enti
muniti di buona moralità, mentre non possono rivestire tale qualifica coloro
che abbiano subìto sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito
sportivo o frode sportiva.
16 - Le quote sociali
sono intrasmissibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte. E
esclusa la rivalutabilità della
quota.
ART.3
- DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
2
- Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Presidente; il Consiglio
Direttivo.
ART.4
- DELL'ASSEMBLEA
10 - L'Assemblea è sovrana e deve
essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto
annuale.
11 - La convocazione dell'Assemblea
avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su
richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto, e deve essere
effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
12 - La convocazione, con l'ordine
del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata al soci
almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, mediante affissione
dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante
quanto sopra descritto.
13 - Trascorsa un'ora da quella
indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con
la presenza del Presidente o almeno del Vicepresidente e di qualsiasi numero di
soci.
14 - Possono partecipare
all'Assemblea í soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota
annua. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta,
solo un altro socio.
15 - L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri
consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea
straordinaria o al Consiglio Direttivo.
16 - L'Assemblea straordinaria è competente a
deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento -
liquidazione dell'Associazione.
17 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o
straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la
metà dei soci presenti.
18 - Per ogni assemblea deve essere redatto un
verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio
presso la sede sociale.
ART.5 - DEL PRESIDENTE
4 - II Presidente è eletto a scrutinio segreto dal
Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere
indefinitamente confermato nella carica.
5 - II Presidente ha la rappresentanza
legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede
l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari
a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo
operato innanzi ai soci e nei confronti dei terzi. Per il suo incarico non
avrà diritto ad alcun compenso.
6 - II Presidente può designare un
Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso
di sua assenza o impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il
Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del
Presidente, convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30
giorni.
ART.6 - DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
11 - Consiglio Direttivo è composto
da almeno tre componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento
del numero dei Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e
può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle
cariche sociali.
12 - II Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a
scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti
possono essere rieletti indefinitamente.
13 - II Consiglio Direttivo è l'organo che
amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina
l'importo delle quote associative e redige il rendiconto consuntivo.
14 - II Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza formalità.
15 - II Consiglio Direttivo delibera a
maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del
Presidente.
16 - II
Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e
finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di
sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci.
17 - I componenti del Consiglio Direttivo
rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte
dall'Associazione. Per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
18 - II Consiglio può delegare determinate
funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
19 - Se durante il corso
dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno
a convocare l'Assemblea per sostituirli; in questo caso, i nuovi consiglieri
resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
20 - II Consiglio Direttivo dovrà considerarsi
sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra a
causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
ART.7 - DELL'ESERCIZIO SOCIALE
3
- L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
successivo.
4 - È obbligatoria la
predisposizione annuale di un rendiconto economico e finanziario che il Consiglio
Direttivo deve redigere e l'Assemblea ordinaria deve approvare entro 4 mesi dal
termine dell'esercizio. Ogni rendiconto resta a disposizione di ogni socio
presso la sede sociale.
ART.8 - DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE
4 - Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con l'approvazione
di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci
avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da
almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
5-Addivenendosi allo scioglimento
dell'Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la
nomina di uno o più liquidatori con il compito di procedere alle relative
incombenze e a destinare gli eventuali residui attivi ai fini di pubblica
utilità sportiva indicati dall'UDACE o dall'Ente al quale l'Associazione è
affiliata.
6 - In caso di scioglimento per qualunque
causa, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere comunque devoluto ad altra
associazione con finalità sportive analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge
23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.9-CLAUSOLA COMPROMISSORIA
2 - Le controversie tra
Associazione e soci, ovvero tra soci medesimi, saranno devolute al giudizio
irrituale di un arbitro scelto di comune accordo; in mancanza di accordo, scelto
dal Presidente del Comitato Provinciale dell'Ente al quale l'Associazione è
affiliata.
In coerenza con quanto
previsto nello Statuto, i presenti riuniti in assemblea, eleggono a Consiglieri
i Signori:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
I Consiglieri così eletti eleggono a loro
volta Presidente il Consigliere Sig. ...................................... il
quale nomina Vice Presidente il Sig. .........................................
.
Tutte le cariche scadono il
...................... ......... :.. . Tutte le persone elette accettano la
carica. Letto, confermato e sottoscritto.
...... .................. ...... lì
.............
(firme)
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