LE SPONSORIZZAZIONI
La sponsorizzazione è il mezzo (o accordo) attraverso cui una parte (sponsor),
per avere notorietà
pubblica, eroga mezzi economici all’altra parte (sponsorizzato) che si impegna
ad effettuare
determinate prestazioni per far sì che si realizzi questo ritorno di immagine
(pubblicità).
Imposte dirette
Per l’associazione sportiva che riceve il finanziamento, i proventi derivanti
dalla sponsorizzazione
concorrono alla formazione del reddito.
Queste somme, comunque, rientrano nelle disposizioni relative alla
“decommercializzazione” dei proventi
(vedi capitolo 3), anche se nel limite di 51.645,69 euro e nel rispetto delle
seguenti condizioni:
- deve trattarsi di proventi percepiti nello svolgimento di attività commerciale
connessa allo scopo
dell’associazione;
- l’associazione sportiva deve essere stata riconosciuta da un Ente di
promozione sportiva e deve
aver optato per il regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del
1991;
- non deve essere superiore a due il numero di eventi da cui derivano i
proventi.
Le associazioni che hanno scelto il regime contabile agevolato (vedi capitolo 2)
sottoporranno a
tassazione forfetaria, allo stesso modo dei proventi commerciali percepiti,
anche i proventi delle
sponsorizzazioni.
Per lo
sponsor
Ai fini delle imposte dirette, le somme erogate da un contribuente che produce
reddito d’impresa sono assimilate,
fino ad un importo massimo di 200.000 euro, alle spese di pubblicità.
L’eccedenza, se riconducibile a spese di rappresentanza,
ha un trattamento fiscale diverso.
Se l’erogazione liberale è effettuata da una persona fisica, questi potrà
portare in detrazione dall’Irpef il 19 per cento
su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d’imposta (vedi capitolo 8).
Iva
Anche per quanto concerne l’imposta sul valore aggiunto le sponsorizzazioni
sono considerate
sempre come attività commerciale, a prescindere dal soggetto che la pone in
essere.
Pertanto, per le stesse, occorre rispettare tutti gli obblighi previsti dalla
normativa Iva. In ogni
caso, è sempre possibile usufruire delle agevolazioni della legge n. 398 del
1991, qualora si scelga
il regime fiscale agevolato previsto dalla stessa norma.
Per lo
sponsor
Le cessioni di beni prodotti o commercializzati dallo sponsor sono imponibili
con applicazione dell’aliquota d’imposta
relativa ai beni ceduti.