4. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE INDIRETTE
L’IVA
L’Iva (Imposta sul Valore Aggiunto) è il tributo che colpisce la parte di
incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione
e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore
finale.
Un’impresa determina l’imposta, generalmente, detraendo l’importo pagato sugli
acquisti da
quello incassato sui ricavi.
IVA A DEBITO O A CREDITO = Iva su cessioni - Iva sugli acquisti
Per le associazioni sportive dilettantistiche l’Iva ammessa in detrazione è
quella relativa agli
acquisti effettuati nell’esercizio dell’attività commerciale, purché siano
soddisfatte alcune condizioni.
In particolare occorre:
- conservare tutti i documenti di acquisto;
- che i beni o i servizi acquistati o importati siano inerenti all’attività
d’impresa;
- che l’attività commerciale sia gestita con contabilità separata rispetto a
quella istituzionale
(prevalente);
- che la contabilità sia tenuta, anche in relazione all’attività
istituzionale, in modo corretto e trasparente.
Il regime speciale di determinazione dell’Iva
Sono previsti due regimi forfetari di determinazione dell’Iva, a seconda
del volume dei ricavi
conseguiti:
- il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991 per le associazioni
che nel periodo
d’imposta precedente hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciali
in misura
inferiore al limite di 250.000 euro.
Le associazioni sportive dilettantistiche che hanno scelto il regime fiscale
agevolato determinano
l’imposta sul valore aggiunto in modo forfetario, e cioè applicando le seguenti
percentuali
sui proventi conseguiti:
– 50 per cento dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di
attività commerciali,
connesse agli scopi istituzionali;
– 90 per cento dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni;
– 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa
televisiva o trasmissione
radiofonica.
L’Iva a debito si versa con periodicità trimestrale con il modello F24 senza
maggiorazione
dell’1 per cento e non c’è l’obbligo per l’associazione di presentare la
dichiarazione Iva
annuale.
- il regime forfetario previsto per le attività spettacolistiche, per le
associazioni con volume
d’affari annuo fino a 25.822,84 euro.
In questo caso la base imponibile viene determinata nella misura del 50 per
cento dell’ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, senza poter operare la detrazione
analitica dell’imposta
assolta sugli acquisti.
In presenza di più attività, per l’applicazione di questo regime forfetario va
considerato solamente
il volume d’affari derivante dalle attività spettacolistiche.
L’IVA SUI PROVENTI DELLE ASSOCIAZIONI IN REGIME AGEVOLATO (LEGGE N. 398/91)
|
PROVENTI DERIVANTI DA |
IMPONIBILITA’ IVA |
| attività istituzionale | NO |
| attività commerciale spettacoli sportivi |
al 50% |
| sponsorizzazioni | al 90% |
| diritti riprese televisive o trasmissioni radiofoniche | per 2/3 |