3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO
IMPOSTE DIRETTE
Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le associazioni
sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla
disciplina generale degli enti non commerciali.
Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria,
applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività
commerciali un coefficiente
di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei
ricavi conseguiti
(vedi tabella).
Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto
nella legge 16
dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole.
Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma
applicando ai proventi di
natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento).
Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si
tiene conto, invece,
delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento degli atleti.
I
proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli
scopi istituzionali e quelli derivanti dalla
raccolta fondi (vedi capitolo 6) non concorrono a formare il reddito imponibile
fino ad un importo complessivo di
51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.
DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO: I RICAVI TASSABILI
ATTENZIONE
|
REGIME AGEVOLATO (LEGGE 398/91) |
REGIME ENTI NON COMMERCIALI |
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RICAVI DERIVANTI DA attività istituzionale |
NON TASSABILI |
prestazione di servizi |
15% fino a 15.493, 71 25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14 |
|
RICAVI DERIVANTI DA attività
commerciale, spettacoli sportivi, |
TASSABILE il 3% |
altre attività |
10% fino a 25.822,84 15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90 |
In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte
del periodo d’imposta
attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non
commerciale”.
Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle
agevolazioni della legge
n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria
con i coefficienti
previsti per gli enti non commerciali.
Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società
di capitali che, anche
se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la
natura commerciale.
Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni
relative agli
enti non commerciali.