3. LE AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SUL REDDITO


                   IMPOSTE DIRETTE


Gli enti di tipo associativo, di cui fanno parte anche le associazioni
sportive dilettantistiche, sono assoggettate, in linea di principio, alla
disciplina generale degli enti non commerciali.


Gli enti non commerciali determinano il reddito in maniera forfetaria,
applicando al totale dei ricavi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali un coefficiente
di redditività variabile a seconda dell’attività svolta e dell’ammontare dei ricavi conseguiti
(vedi tabella).


Per le associazioni che invece scelgono il regime fiscale agevolato contenuto nella legge 16
dicembre 1991 n. 398, è stato individuato un coefficiente ancora più favorevole.


Esse, infatti, determinano il reddito sempre in maniera forfetaria, ma applicando ai proventi di
natura commerciale un coefficiente di redditività molto più basso (3 per cento).


Al reddito così determinato vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali. Non si tiene conto, invece,
delle indennità percepite per la formazione e l’addestramento degli atleti.

I proventi commerciali conseguiti nello svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali e quelli derivanti dalla
raccolta fondi (vedi capitolo 6) non concorrono a formare il reddito imponibile fino ad un importo complessivo di
51.645,69 euro per periodo d’imposta e per un massimo di 2 eventi all’anno.


DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO: I RICAVI TASSABILI
ATTENZIONE

 

REGIME AGEVOLATO (LEGGE 398/91)
RICAVI DERIVANTI DA

REGIME ENTI NON COMMERCIALI

RICAVI DERIVANTI  DA attività istituzionale

NON TASSABILI

prestazione di servizi

15% fino a 15.493, 71 25% oltre 15.493,71 e fino a 309.874,14

RICAVI DERIVANTI  DA attività commerciale, spettacoli sportivi,
sponsorizzazioni, diritti riprese
televisive o trasmissioni radiofoniche

TASSABILE il 3%

altre attività

10% fino a 25.822,84 15% oltre 25.822,84 e fino a 516.456,90


In ogni caso, le associazioni sportive, anche se svolgono per la maggior parte del periodo d’imposta
attività commerciale, non possono mai perdere la qualifica di “ente non commerciale”.
Pertanto, anche quando non disporranno della facoltà di usufruire delle agevolazioni della legge
n. 398 del 1991, potranno sempre determinare il reddito in maniera forfetaria con i coefficienti
previsti per gli enti non commerciali.
Questo non vale per le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali che, anche
se non perseguono il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale.
Nei loro confronti, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni relative agli
enti non commerciali.