5. I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI: IL TRATTAMENTO FISCALE


Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo,
generalmente, si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti,
allenatori, giudici di gara, commissari speciali, istruttori accompagnatori,
massaggiatori) per le quali erogano compensi, premi, rimborsi
e indennità.


Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi organismo
che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.


Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal CONI, dalle
Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per l’incremento delle razze
equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive dilettantistiche rientrano
tutti nella categoria dei “redditi diversi”.

Anche le somme corrisposte per le collaborazioni di carattere amministrativo in favore delle associazioni indicate
prima costituiscono “redditi diversi”.


Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la manifestazione
sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano corrisposti a
dilettanti (requisito soggettivo).


Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro dilettante
quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta professionista se
partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.