COME FARE LA SCELTA
L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi
contabili si desumono da
comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle
scritture contabili.
In sostanza, la scelta di un regime, piuttosto che di un altro, dipende
esclusivamente dalla sua
attuazione concreta sin dall’inizio dell’anno o dell’attività.
Questo principio si applica anche con riferimento all’opzione per la
determinazione forfetaria
dell’Iva e del reddito delle associazioni sportive dilettantistiche.
Per
comportamento concludente si intende l’effettuazione da parte del contribuente
di una serie di adempimenti
che presuppongono chiaramente la scelta di un determinato regime opzionale.
Le disposizioni tributarie lo ammettono, sempre che vi siano i presupposti
soggettivi ed oggettivi per avvalersi del
regime scelto.
Un esempio di comportamento concludente è quello di un contribuente che, pur non
avendolo comunicato, decide
di versare l’Iva trimestralmente anziché mensilmente. Ebbene, i pagamenti
effettuati con le regole e alle scadenze
stabilite per coloro che versano con tale periodicità rappresentano il
comportamento concludente.
L’opzione ha valore fino a quando non viene revocata ma, una volta fatta, è
vincolante per un
periodo di cinque anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000
euro, il regime
agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto
meno il requisito
oggettivo, si passerà al regime ordinario.
In sostanza, quando si verifica questa ipotesi, si dovranno considerare, sia per
l’Iva che per le
imposte sui redditi, due differenti periodi soggetti a diversi regimi tributari:
- nel primo (dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il
superamento del
limite), si applicherà il regime agevolato;
- nel secondo (dal mese successivo all’avvenuto superamento del limite fino alla
fine del periodo
d’imposta), si applicherà il regime tributario ordinario sia per determinare il
reddito che per
l’assolvimento dell’Iva e degli adempimenti contabili.
I soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva, se
intendono effettuare
l’opzione, devono comunicarla all’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate,
con le
modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei
redditi e quindi, utilizzando
la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale Iva (quadro VO
della
dichiarazione Iva).
L’opzione è comunicata, inoltre, alla SIAE prima dell’inizio dell’anno solare
nel quale si intende
fruire del regime agevolato.