ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
La cASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
La costituzione di associazioni o società sportive dilettantistiche comporta la
redazione dell’atto
costitutivo e dello statuto.
Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica
può avvenire per
atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata
registrata.
Per la costituzione delle società sportive di capitale e delle società
cooperative senza scopo di
lucro è previsto invece l’obbligo dell’atto pubblico.
Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:
la denominazione sociale;
la sede legale;
i dati dei soci fondatori.
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le
norme che regolano
il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono
essere recepite
nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società
sportive dilettantistiche
sono le seguenti:
la denominazione;
Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla
stessa anche la finalità sportiva
dilettantistica.
ATTENZIONE
In presenza di determinate condizioni, le associazioni sportive dilettantistiche
possono assumere la qualifica di
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive
dilettantistiche, compresa
l’attività didattica;
l’attribuzione della rappresentanza legale;
l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non
possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti
di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali,
fatte salve le società
sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o
cooperative per le quali
si applicano le disposizioni del codice civile;
l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità
di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento
delle società e
delle associazioni.
Per quanto riguarda lo statuto di una società sportiva di capitali, è
obbligatoria la previsione di
ulteriori principi. Tra questi:
quello di avere quale oggetto principale della società l’organizzazione,
l’avvio, l’aggiornamento
e il perfezionamento di attività sportive dilettantistiche;
il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali e possedere quote
o azioni in altre
società o associazioni sportive dilettantistiche;
l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale
Italiano) e i
regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione
Sportiva cui la
società intende affiliarsi.